L'art. 23 delle disposizioni di attuazione al codice di procedura civile individua, in capo al Presidente del Tribunale, un potere di vigilanza sulla distribuzione degli incarichi, tale per cui essi debbono essere equamente distribuiti tra gli iscritti all'albo.
La disposizione normativa stabilisce infatti che: "Il presidente del tribunale e il presidente della corte di appello vigilano affinché, senza danno per l'amministrazione della giustizia, gli incarichi siano equamente distribuiti tra gli iscritti nell'albo in modo tale che a nessuno dei consulenti iscritti possano essere conferiti incarichi in misura superiore al 10 per cento di quelli affidati dal rispettivo ufficio, e garantiscono che sia assicurata l'adeguata trasparenza del conferimento degli incarichi anche a mezzo di strumenti informatici".
Il secondo comma del citato articolo prevede per l'attuazione di tale vigilanza gli incarichi affidati e i compensi liquidati dal giudice agli iscritti nell'albo sono pubblicati sul sito dell'ufficio giudiziario.