Serve a cancellare un protesto legato a un titolo di credito (assegno – cambiale) e a riabilitare il debitore protestato dopo che ha provveduto al pagamento di quanto dovuto.
NORMATIVA DI RIFERIMENTOArt. 17 legge 07/03/1996, n. 108, come modificato dall’art. 3 legge 18/08/2000, n. 235.
CHI PUO'RICHIEDERLOColui che ha subito un protesto se ha pagato l’importo indicato sul titolo di credito, gli interessi legali, le spese del protesto e quelle di una eventuale procedura esecutiva, a condizione che non abbia ricevuto altri protesti negli ultimi dodici mesi.
DOVE SI RICHIEDETribunale Civile - Via Cesare Beccaria 1 Teramo
Ufficio Volontaria Giurisdizione, sportello 9
Orario di ricevimento: Lunedì – Venerdì 9:30 -12:30
COSA OCCORREIstanza, sotto forma di ricorso, rivolta al Presidente del Tribunale del luogo ove è stato eseguito l’ultimo protesto, corredata dalla nota di iscrizione a ruolo.
Con il ricorso debbono essere presentati anche i documenti che attestano l’avvenuto pagamento, quali:
La domanda può essere sottoscritta e presentata anche da un un procuratore del protestato, munito di procura alle liti o di semplice delega con allegata copia di documento di identità del delegante.
COSTI