L'inventario dei beni ereditari è un atto finalizzato a far produrre. all'accettazione dell'eredita' con beneficio di inventario gli effetti che le sono propri (in primis, la separazione tra i patrimoni del defunto e dell'erede).
La dichiarazione di accettazione con beneficio deve essere seguita o preceduta dall'inventario dei beni del defunto nei termini stabiliti dalla legge.
L'inventario dell'eredita' successivo all'accettazione puo' essere redatto da un notaio o dal cancelliere del Tribunale competente (cioe' il Tribunale dell'ultimo domicilio del defunto), entro tre mesi dalla morte se si e'' nel possesso dei beni o entro 3 mesi dall'accettazione se non si e' nel possesso dei beni.
L'inventario dell'eredita' precedente l'accettazione viene redatto da un notaio o da un cancelliere e deve essere seguito dall'accettazione beneficiata entro 40 (quaranta) giorni.
NORMATIVA DI RIFERIMENTOInventario dell'eredita' successivo all'accettazione (art. 484 c.c. , 494 c.c. e 769 c.p.c.).
Inventario dell'eredita' precedente all'accettazione (art. 485 c.c. e 487 c.c.).
Gli eredi o creditori del defunto
DOVE SI RICHIEDECancelleria Sezione Civile – Volontaria Giurisdizione Piano 1 Sportello 9
Telefono 0861326545
Per chiedere la nomina del notaio/cancelliere che rediga l'inventario, e' necessario presentare:
Copia delle visure ipotecarie se ci sono beni immobili e di eventuali attività (es. conti correnti bancari intestati al de cuis), o altri crediti e di eventuali passività.
COSTI