Le domande frequenti sono una raccolta delle domande più comuni su un determinato argomento e delle relative risposte, e servono ad aiutare in modo veloce gli utenti in difficoltà o coloro che hanno fretta di ottenere una risposta ad un loro quesito.
Il circondario è la porzione di territorio dove si estende la competenza del Tribunale e, di conseguenza, della Procura della Repubblica presso il Tribunale. Spesso coincide con la provincia, come nel nostro caso.
Il distretto è la porzione di territorio dove si estende la competenza della Corte d'Appello e di tutti i Tribunali che in esso insistono. Di conseguenza, si ricava la competenza della Procura Generale e delle Procure della Repubblica da essa dipendenti. Corrisponde spesso alla regione, come nel nostro caso.
Può essere effettuata dagli eredi e, nel caso di minori, interdetti, inabilitati e persone giuridiche, chi li rappresenta prenotando un appuntamento in cancelleria Volontaria e Famiglia tramite la piattaforma sul sito. Tutte le info nel seguente link.
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Come fare per sapere se una persona deceduta ha fatto testamento?
Si può fare richiesta al Registro generale dei testamenti.
Il Registro generale dei testamenti ha sede presso l'Ufficio centrale degli archivi notarili e consente di conoscere se una persona deceduta ha fatto testamento, sia sul territorio nazionale che presso le nostre autorità consolari all'estero, ed il luogo in cui il testamento è custodito.
Si può accettare con il beneficio d’inventario l’eredità di una persona che ha manifestato in vita la sua contrarietà all’accettazione con beneficio d’inventario?
Sì, anche se la persona defunta ne aveva fatto espresso divieto nel testamento.
Che cos’è la trascrizione?
La trascrizione è un mezzo di pubblicità legale, prevista dagli artt. 2643 e seguenti del codice civile, consistente nell'annotazione di determinati atti giuridici in appositi registri pubblici.
La dichiarazione di accettazione con beneficio d’inventario viene trasmessa dal tribunale all’Ufficio del Territorio per essere trascritta.
Cosa si può fare per sapere se una eredità è stata accettata con beneficio d’inventario?
Si può verificare nel Registro delle successioni presso il tribunale civile del luogo ove la persona deceduta aveva l’ultimo domicilio. Il Registro delle successioni è pubblico, quindi può essere consultato da chiunque ne faccia domanda. Si divide in tre parti: nella prima si trovano le dichiarazioni di accettazione con beneficio d'inventario, nella seconda le rinunce all'eredità, nella terza i provvedimenti di nomina dei curatori.
L’interessato deve motivare la richiesta del certificato dei carichi pendenti?
No. Deve, però, precisare l’uso a cui è destinato il certificato quando, nei casi previsti dalla legge, ne richiede il rilascio gratuito.
Quando il rilascio del certificato è gratuito?
Il rilascio è gratuito quando il certificato deve essere esibito nelle controversie di lavoro, previdenza ed assistenza obbligatoria (art. 10 L. 533/73), nelle procedure di adozione, affidamento di minori e affiliazione (art. 82 L.184/83), in un procedimento nel quale la persona è ammessa a beneficiare del gratuito patrocinio (art. 18 D.P.R. 115/2002) o deve essere unito alla domanda di riparazione dell’errore giudiziario (art. 176 disp. att. c.p.p.).
Nel certificato dei carichi pendenti rilasciato all’interessato risultano tutti i procedimenti penali per i quali è stata assunta la qualità di imputato?
L’art. 27 del T.U. del Casellario prevede che nel certificato nazionale dei carichi pendenti non risultino alcune iscrizioni, quali, ad esempio, quelle relative a sentenze di condanna per le quali è stato concesso il beneficio della non menzione, ai provvedimenti emessi dal Giudice di pace, alle condanne per contravvenzioni punibili con l’ammenda, ecc.
Nel certificato dei carichi pendenti risultano tutti i procedimenti penali in corso nei confronti di un soggetto su tutto il territorio nazionale?
No, risultano soltanto quelli in corso dinanzi al tribunale a cui la Procura della Repubblica accede e i relativi giudizi di impugnazione. Se l’interessato desidera conoscere le pendenze in corso presso più uffici giudiziari, dovrà presentare la richiesta del certificato a tutte le Procure della Repubblica interessate (il certificato nazionale sarà realizzato a seguito dell’attivazione del casellario nazionale dei carichi pendenti, prevista per il 2014).
Se dal certificato dei carichi pendenti risulta non corretta una determinata iscrizione, cosa può fare la persona interessata?
Può rivolgersi al Tribunale del luogo di nascita, il quale, in composizione monocratica e con le forme previste per il procedimento di esecuzione, decide su tutte le questioni concernenti le iscrizioni ed i certificati dei carichi pendenti.
Se l’interessato è nato all’estero, qual è il tribunale competente sulle questioni concernenti le iscrizioni e i certificati dei carichi pendenti?
Il Tribunale di Roma.
Può il pubblico ministero o il difensore dell’imputato richiedere il rilascio di un certificato dei carichi pendenti relativo alla persona offesa o al testimone?
Sì, previa autorizzazione del giudice procedente. In tal caso il certificato riporta tutte le iscrizioni esistenti.
I diritti di cancelleria necessari per il rilascio del certificato dei carichi pendenti possono essere corrisposti in danaro?
No, in nessun caso. Gli importi previsti per diritti di cancelleria sono corrisposti mediante l’uso di comuni marche da bollo. Tali marche vengono apposte sulla domanda, mentre sul certificato l’ufficio provvede ad attestare l’avvenuto pagamento.
Come si richiede il certificato dei carichi pendenti dall’estero?
Il cittadino italiano o straniero residente all'estero può indirizzare la richiesta a qualunque ufficio del casellario giudiziale presso una Procura della Repubblica.
La domanda, in carta semplice, deve contenere l'indicazione:
delle generalità dell'interessato, vale a dire della persona a cui si riferisce il certificato (si raccomanda di precisare in stampatello quale sia il nome e quale il cognome, e il luogo (città/località e stato estero) e data di nascita);
l’indirizzo presso il quale spedire il certificato richiesto;
quando è richiesto il rilascio gratuito del certificato (adozione, controversie di lavoro, ammissione al gratuito patrocinio, riparazione dell'errore giudiziario) o il rilascio con esenzione dal pagamento della marca da bollo (atti, documenti e istanze delle ONLUS, borse di studio), l’uso a cui è destinato il certificato che provi il diritto all’esenzione.
La domanda deve essere firmata dalla persona a cui si riferisce il certificato e deve specificare quale certificato è richiesto (certificato del casellario giudiziale o quello dei carichi pendenti).
Il certificato è rilasciato in lingua italiana e, se rilasciato dall’ufficio del casellario di Bolzano, in lingua tedesca.
Il costo del rilascio del certificato è di € 19,92 (di cui € 16 per marca da bollo e € 3,92 per diritti di certificato) per ciascun certificato richiesto.
Nel caso in cui il certificato è esente da bollo si dovrà versare soltanto l’importo di € 3,92 per i diritti di certificato.
Inoltre, dovranno essere pagate le spese di affrancatura per la spedizione del certificato. Per la spedizione con posta ordinaria il costo verso i Paesi europei è di € 1,15, verso i Paesi extraeuropei € 2,40 e verso l'Oceania € 3,10.
Poiché le modalità di pagamento (es. assegno bancario internazionale, vaglia postale o eurogiro, ecc.) dell’importo dovuto per il certificato richiesto e per le relative spese di spedizione sono diverse a seconda del Paese da cui è richiesto il certificato e delle convenzioni in materia è necessario informarsi presso l'ufficio del casellario giudiziale a cui si invia la richiesta per sapere secondo quale modalità effettuare il pagamento.
Non inviare denaro
Alla domanda vanno allegate:
Può il datore di lavoro privato chiedermi di esibire il certificato dei carichi pendenti in sede di assunzione?
Il datore di lavoro privato può chiedere l’esibizione del certificato del carico pendente solo se previsto dal contratto o da una norma di legge. La sentenza della Cassazione Civile, Sezione Lavoro, 17 luglio 2018, n. 19012 ha precisato l’illegittimità di tale pretesa se il CCNL prevede invece – ai fini della valutazione dell’attitudine professionale del lavoratore – solo la produzione del certificato penale, dichiarando errato l’attribuire all’espressione “certificato penale”, un significato semantico suscettibile di plurime interpretazioni, che andrebbe ad estendere il recinto di documenti richiedibili.
Inoltre l’art. 8 dello Statuto dei Lavoratori (è fatto divieto al datore di lavoro, ai fini dell’assunzione, come nel corso dello svolgimento del rapporto di lavoro, di effettuare indagini, anche a mezzo di terzi […] su fatti non rilevanti ai fini della valutazione dell’attitudine professionale del lavoratore’) giustifica che in assenza di espressa previsione contrattuale, non può essere dilatato per via interpretativa fino a ricomprendere informazioni relative a procedimenti penali in corso, ciò specie in considerazione del principio costituzionale della presunzione d’innocenza”.
Infine l’Autorità garante per la protezione dei dati personali ha precisato (da ultimo, Provv. Garante del 22 maggio 2018, n° 314) che il datore di lavoro può richiedere tali certificati solo ove sussista ”un’idonea base giuridica (legislativa o regolamentare), valutando se “risultano applicabili al caso concreto disposizioni dell’ordinamento che prevedano il trattamento dei dati giudiziari dei dipendenti in relazione alle attività svolte dalla società (analogamente a quanto espressamente previsto dal legislatore per determinate attività; v. ad es.: articolo 25-bis, D.P.R. 14.11.2002, n. 313 in relazione allo svolgimento di attività professionali o volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori; articolo 76, d. lgs. 7.9.2005, n. 209 e succ. mod. e D.M. 11.11.2011, n. 220 con riferimento ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione e di controllo presso le imprese di assicurazione e di riassicurazione; D.M. 29.7.2015, articolo 2, comma 4, con riferimento ai dipendenti del titolare di un’autorizzazione generale nel settore postale)
Dal 6 aprile 2014 chi assume nuovi dipendenti per lo svolgimento di attività a contatto con i minori dovrà richiedere il certificato del casellario ai sensi dell’art. 25 bis del DPR 313/2002. L'obbligo c'è anche nei confronti di chi è già stato assunto?
No. L’obbligo per il datore di lavoro sorge all’atto dell’assunzione e quando, scaduto il termine di durata previsto, il datore di lavoro stipuli altro e nuovo contratto con lo stesso lavoratore.
In quali casi il datore di lavoro ha l'obbligo di richiedere il certificato ai sensi dell'art. 25 bis del DPR 313/2002?
In tutti i casi in cui si instaura con la persona un rapporto contrattuale con prestazioni corrispettive, per attività che comportino un contatto diretto e regolare con i minori. L’obbligo non sorge, invece, per le forme di collaborazione che non si strutturino all’interno di un definito rapporto di lavoro.
I certificati valgono 6 mesi. Il datore di lavoro dovrà quindi richiedere il certificato ai sensi dell’art. 25 bis del DPR 313/2002 per i suoi dipendenti ogni 6 mesi?
No. Il certificato va richiesto solo al momento dell'assunzione.
In attesa del certificato richiesto dal datore di lavoro si può procedere alla stipula del contratto?
Si. In attesa dell'acquisizione del certificato, se il datore di lavoro è pubblico può acquisire dal lavoratore una dichiarazione sostitutiva di certificazione; se il datore è privato, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
Le esenzioni dal bollo sono soltanto quelle indicate nel D.P.R. 642/72, tabella allegato B?
Le esenzioni indicate nel DPR 642/72 sono quelle principali. Altri casi di esenzione potrebbero però essere presenti in normative specifiche.
Con riferimento alle prescrizioni del D.Lgs. 39/2014, che si intende per “ attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori”?
Per attività professionali o attività volontarie organizzate si intende tutte le professioni o i lavori (ad es. quelle di insegnante, bidello, pediatra, allenatore, educatore) per i quali l’oggetto della prestazione comporta un contatto diretto e regolare con i minori a fronte di uno specifico rapporto di lavoro.
Attività professionali quali esempio quella di medico odontoiatra o medico pediatra che comporta attività verso i minori è assoggettata alle prescrizioni del DL 39/2014 con riferimento ai propri lavoratori dipendenti?
Si.
Sono la vice-presidente di una Associazione Culturale che organizza, tra le altre cose, corsi di scuola di musica primaria (quindi rivolti principalmente a minorenni). Per l'organizzazione di questi corsi ci avvaliamo della collaborazione di professionisti che rilasciano regolare fattura come titolari di partita iva. Ci dobbiamo ritenere datori di lavoro e quindi richiedere per questi professionisti il certificato penale del casellario giudiziale ai sensi dell’art. 25 bis del DPR 313/2002?
Si, qualora l'attività svolta dal professionista sia oggetto di un contratto, comunque qualificato, che faccia sorgere un rapporto di lavoro con prestazioni corrispettive.
L’interessato deve motivare la richiesta del certificato penale?
No. Deve, però, precisare l’uso a cui è destinato il certificato quando - nei casi previsti dalla legge - ne richiede il rilascio gratuito.
Quando il rilascio del certificato è gratuito?
Il rilascio è gratuito quando il certificato deve essere esibito nelle controversie di lavoro, previdenza ed assistenza obbligatoria (art. 10 L. 533/73), nelle procedure di adozione, affidamento di minori e affiliazione (art. 82 L.184/83), in un procedimento nel quale la persona è ammessa a beneficiare del gratuito patrocinio (art. 18 D.P.R. 115/2002) o deve essere unito alla domanda di riparazione dell’errore giudiziario (art. 176 disp. att. c.p.p.).
Nel certificato penale rilasciato all’interessato risultano tutte le iscrizioni in materia penale esistenti nel casellario giudiziale?
No. Vi sono delle eccezioni, previste dall’art. 25 del Testo unico n. 313/2002. Non risultano, ad esempio:
le condanne per le quali è stato concesso il beneficio della “non menzione”, purché questo beneficio non sia stato revocato;
le condanne pronunciate dal giudice di pace;
le condanne pronunciate da altro giudice per i reati di competenza del giudice di pace;
le condanne per contravvenzioni punibili con la sola ammenda;
le condanne per reati estinti.
Poiché dal certificato penale richiesto dall’interessato non risultano tutte le iscrizioni riguardanti lo stesso, come può questi verificare la correttezza di tutte le iscrizioni a suo carico?
Attraverso lo strumento della “visura a richiesta degli interessati”. La visura è uno strumento introdotto dal T.U. n. 313/2002.
Se dal certificato penale o dalla visura risulta non corretta una determinata iscrizione, cosa può fare l’interessato?
Può rivolgersi al tribunale del luogo di nascita, il quale, in composizione monocratica e con le forme previste per il procedimento di esecuzione, decide su tutte le questioni concernenti le iscrizioni ed i certificati del casellario.
Se l’interessato è nato all’estero, qual è il tribunale competente sulle questioni concernenti le iscrizioni e i certificati del casellario giudiziale?
Il Tribunale di Roma.
Nel certificato richiesto da un’amministrazione pubblica risultano tutte le iscrizioni esistenti nel casellario giudiziale al nome della persona riguardo alla quale si chiede la certificazione?
No. Per i certificati richiesti dalle amministrazioni pubbliche o dai gestori di pubblici servizi sono stabilite le medesime esclusioni previste per i certificati richiesti dagli interessati. Tuttavia amministrazioni pubbliche o gestori di pubblici servizi possono richiedere un certificato generale, contenente la totalità delle iscrizioni riguardanti una determinata persona, ai soli fini dell’accertamento d’ufficio di stati, qualità e fatti ovvero del controllo sulla dichiarazione sostitutiva presentata dall’interessato.
Le medesime limitazioni valgono anche per l’autorità giudiziaria?
No. La magistratura penale acquisisce il certificato di tutte le iscrizioni esistenti nel casellario che riguardano una determinata persona.
Può il pubblico ministero o il difensore dell’imputato richiedere il rilascio di un certificato del casellario relativo alla persona offesa o al testimone?
Sì, previa autorizzazione del giudice procedente. In tal caso il certificato riporta tutte le iscrizioni esistenti nel casellario.
Come si richiede il certificato del casellario giudiziale (generale, penale o civile) dall’estero?
Il cittadino italiano o straniero residente all'estero può indirizzare la richiesta a qualunque ufficio del casellario giudiziale presso una Procura della Repubblica.
La domanda, in carta semplice, deve contenere l'indicazione:
La domanda deve essere firmata dalla persona a cui si riferisce il certificato e deve specificare quale certificato è richiesto (certificato del casellario giudiziale o quello dei carichi pendenti).
Il certificato è rilasciato in lingua italiana e, se rilasciato dall’ufficio del casellario di Bolzano, in lingua tedesca.
Il costo del rilascio del certificato è di € 19,92 (di cui € 16 per marca da bollo e € 3,92 per diritti di certificato) per ciascun certificato richiesto.
Nel caso in cui il certificato è esente da bollo si dovrà versare soltanto l’importo di € 3,92 per i diritti di certificato.
Inoltre, dovranno essere pagate le spese di affrancatura per la spedizione del certificato. Per la spedizione con posta ordinaria il costo verso i Paesi europei è di € 1,15, verso i Paesi extraeuropei € 2,40 e verso l'Oceania € 3,10.
Poiché le modalità di pagamento (es. assegno bancario internazionale, vaglia postale o eurogiro, ecc.) dell’importo dovuto per il certificato richiesto e per le relative spese di spedizione sono diverse a seconda del Paese da cui è richiesto il certificato e delle convenzioni in materia è necessario informarsi presso l'ufficio del casellario giudiziale a cui si invia la richiesta per sapere secondo quale modalità effettuare il pagamento.
Non inviare denaro
Alla domanda vanno allegate:
L’inventario contiene la descrizione dei beni, dei crediti e dei debiti appartenenti alla persona deceduta; rappresenta pertanto la sua situazione patrimoniale con riferimento al momento della morte.
L’inventario è obbligatorio nel caso in cui l’erede intenda accettare l’eredità con beneficio di inventario (vedi scheda Accettazione d’eredità con beneficio d’inventario).
Se l’erede è in possesso di (tutti o alcuni) beni ereditati e intende accettare l’eredità con beneficio d’inventario, lo deve fare entro tre mesi dalla data della morte. Se l’inventario non è compiuto nei tre mesi, l’accettante decade dal beneficio e viene considerato erede puro e semplice con la conseguenza che dovrà farsi carico di tutti gli eventuali debiti del defunto.
Se l’erede non è in possesso di beni appartenenti al defunto, può chiedere l’accettazione con beneficio di inventario entro dieci anni dalla morte. L’inventario deve essere compiuto entro tre mesi dalla data della dichiarazione di accettazione con beneficio d’inventario.
In entrambi i casi, se è impossibile concludere l’inventario entro il termine dei tre mesi, può essere concessa una proroga, ma deve essere depositata una richiesta motivata di proroga prima della scadenza del termine dei tre mesi.
Possono chiedere l’inventario:
L’inventario viene fatto da un cancelliere del tribunale o, se richiesto dalle parti, da un notaio.
Per la nomina ad esecutore testamentario sono richieste particolari competenze professionali o titoli di studio?
No. La legge richiede solo la piena capacità di agire. Per questo motivo non possono essere nominati minori, interdetti o inabilitati.
Cosa si può fare se l’esecutore testamentario non procede né all’accettazione, né alla rinuncia?
Chiunque sia interessato può chiedere all’autorità giudiziaria di assegnare all’esecutore testamentario un termine per l’accettazione, decorso il quale l’esecutore si considera rinunciante.
L’esecutore testamentario può alienare beni ereditari?
Sì, se lo ritiene necessario ma deve chiedere l’autorizzazione all’autorità giudiziaria la quale provvede sentiti gli eredi.
L’esecutore testamentario può essere esonerato dal suo incarico?
Sì. L’art. 710 cod. civ. dispone che, su istanza di ogni interessato, l’autorità giudiziaria può esonerare l’esecutore testamentario dal suo ufficio per gravi irregolarità nell’adempimento dei suoi obblighi, per inidoneità all’ufficio o per aver commesso azioni che ne menomi la fiducia.
L’incarico di esecutore testamentario prevede un compenso?
Di norma no. L’incarico è svolto a titolo gratuito a meno che il testatore non abbia previsto una retribuzione a carico dell’eredità.
Chi sostiene le spese effettuate dall’esecutore testamentario per l’esercizio del suo incarico?
Le spese sono a carico dell’eredità.
In che modo è possibile sapere se un esecutore testamentario ha accettato l’incarico, o eventualmente vi ha rinunciato?
E’ possibile verificare l’eventuale annotazione nel Registro delle successioni tenuto dalla cancelleria del tribunale del luogo di ultimo domicilio del defunto. Il Registro delle successioni è pubblico e può essere esaminato da chiunque ne faccia domanda, con possibilità di richiedere estratti e certificati.
Il testimone può essere accompagnato in aula?
È possibile essere accompagnati da parenti o amici, che rimarranno seduti negli spazi riservati al pubblico, a meno che non siano essi stessi testimoni. I testimoni, infatti, riferiscono di fronte al giudice uno per volta e, generalmente, attendono fuori dall'aula il loro turno.
Quante volte è richiesta la presenza del testimone?
Di solito il testimone viene esaminato un'unica volta nel corso del giudizio e nel giorno in cui è stato chiamato, ma non è possibile prevedere eventuali rinvii del processo.
Cosa succede se il datore di lavoro non vuole rilasciare il permesso?
Il testimone ha l'obbligo di presentarsi davanti al giudice. Non adempiere a tale obbligo è reato. Il datore di lavoro del testimone non può impedirgli di andare a testimoniare. Nel caso sia necessario, il cancelliere presso il tribunale potrà rilasciare un apposito certificato per giustificare l’ assenza.
E’ la procedura che dà valore tra privati o tra privati e la Pubblica Amministrazione alla perizia stragiudiziale e alla traduzione, per mezzo del giuramento davanti al Cancelliere.
La perizia e la traduzione devono essere giurate da chi l’ha effettuata.
Il perito o il traduttore si recano in Tribunale con un documento valido d’identità e con la perizia o la traduzione da giurare.
COS'È
I genitori non possono compiere atti di straordinaria amministrazione nell’interesse del figlio, se non con l’autorizzazione del giudice tutelare, il quale valuta la necessità o utilità del figlio minore o nascituro.
I casi principali che obbligano i genitori a rivolgersi al Giudice Tutelare sono:
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
artt. 737, 742 bis cod. proc. civ.
CHI PUO'RICHIEDERLO
I genitori congiuntamente o quello di essi che esercita, in via esclusiva la patria potestà.
DOVE SI RICHIEDE
Tribunale Civile - Via Cesare Beccaria 1 Teramo
Ufficio Volontaria Giurisdizione, sportello 9
Orario di ricevimento: Lunedì – Venerdì 9:30 -12:30
COSA OCCORRE
L’istanza deve essere presentata all’ufficio del Giudice Tutelare competente (ovvero dinanzi al giudice ove il minore risiede). Occorre allegare a seconda dei casi la seguente documentazione:
COSTI