L’articolo 73 del D.L. 69/2013, convertito con legge 9 agosto 2013, n. 98, prevede che i laureati in giurisprudenza più meritevoli possano accedere, a domanda e per una sola volta, a stage di formazione teorico-pratica della durata di diciotto mesi presso gli uffici giudiziari, per assistere e coadiuvare i magistrati dei Tribunali, delle Corti d’appello, dei Tribunali di sorveglianza e dei Tribunali per i minorenni, nonché i giudici amministrativi dei TAR e del Consiglio di Stato.
Diversi sono invece i periodi di perfezionamento presso gli uffici giudiziari per i tirocinanti ex articolo 37, commi 4 e 5, del D.L. 98/2011 convertito con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che presuppongono la stipula di convenzioni fra gli uffici giudiziari e le facoltà di giurisprudenza, le scuole di specializzazione per le professioni legali, i consigli degli ordini degli avvocati.
Si tratta di periodi di un anno di tirocinio riservati ai più meritevoli, che sostituiscono il primo anno di corso di dottorato di ricerca, del corso di specializzazione per le professioni legali e della pratica forense per l’ammissione all’esame di avvocato.
Novità introdotte dal D.lgs. n. 44/2024
In data 21.04.2024 è entrato in vigore il D.lgs. n. 44/2024 che, grazie alle modifiche introdotte dall’art. 6, permette l’accesso al tirocinio formativo di cui all’art. 73 D.L. 69/2013 in favore di tutti gli iscritti a un corso di durata almeno quadriennale in Giurisprudenza che, ancorchè privi del titolo di laurea, abbiano sostenuto tutti gli esami universitari e siano in possesso di tutti gli altri requisiti giuridici, anagrafici e meritocratici previsti dall’art. 73 D.L. n. 69/2013, 1 comma
E' stata siglata una convenzione tra il Tribunale di Teramo e UniTe( Università degli studi di Teramo), che consente ai laureandi di tutte le facoltà di svolgere un Tirocinio Curriculare (della durata stabilita dal proprio piano di studi) presso gli Uffici del Tribunale.
Per conoscere la durata del proprio tirocinio curriculare rivolgersi alla "Segreteria servizio agli studenti" del proprio Dipartimento.
Che cos’è il tirocinio forense?
Il tirocinio professionale consiste nell’addestramento, a contenuto teorico e pratico, del praticante avvocato finalizzato a fargli conseguire le capacità necessarie per l’esercizio della professione di avvocato e per la gestione di uno studio legale nonché a fargli apprendere e rispettare i princìpi etici e le regole deontologiche.
(Art. 41. Legge 31 dicembre 2012, n. 247 Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense).
Come si svolge il tirocinio forense?
Il tirocinio professionale è svolto con assiduità, diligenza, riservatezza e nel rispetto delle norme di deontologia professionale.
Per assiduità si intende la frequenza continua dello studio del professionista, sotto la supervisione diretta di quest’ultimo. Tale requisito si ritiene rispettato se il praticante è presente presso lo studio o comunque opera sotto la diretta supervisione del professionista, per almeno venti ore settimanali, fermo quanto previsto dall’articolo 8, comma 4, secondo periodo.
Per diligenza si intende la cura attenta e scrupolosa nello svolgimento del tirocinio.
Per riservatezza si intende l’adozione di un comportamento corretto volto al mantenimento del massimo riserbo su tutte le notizie ed informazioni acquisite nel corso del tirocinio.
(Art. 3 Decreto del Ministero della Giustizia n. 70/2016).
TAR-PE - TAR Abruzzo - Pescara UFFICIO PER IL PROCESSO_Bando per n. 3 tirocini formativi presso il TAR Abruzzo - Pescara